La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 ha stabilito che l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno. L’Assegno ha una funzione assistenziale e compensativa, orbene secondo i giudici di legittimità sebbene il nuovo legame sotto il profilo della tutela assistenziale si sostituisca al precedente, non viene meno la funzione compensativa. Detta funzione è volta al riconoscimento a favore del coniuge più debole che ha contribuito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. In buona sostanza se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato le propria vita lavorativa per la famiglia e la crescita dei figli, è iniquo che perda il diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una relazione affettiva. Il beneficiario dell’assegno dovrà fornire la prova del contributo speso per la famiglia a scapito delle occasioni lavorative e dell’apporto dal medesimo fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Secondo la recente pronuncia, l’assegno deve condurre ad un equilibrio delle disparità economiche createsi con lo scioglimento del matrimonio, ma non nell’ottica, ormai superata, di mantenere il medesimo tenore di vita, ma viceversa nell’ottica di garantire il diritto all’assegno al coniuge economicamente più debole, che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli, a fronte del suo contributo alla formazione del patrimonio della famiglia e dell’ex coniuge.
Concludono i giudici di legittimità: “l’assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”


