Diritto del Lavoro

Nella seduta del 18.11.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico ed universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021 n. 46 conferita al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Il beneficio economico a cadenza mensile è stato introdotto in favore dei nuclei famigliari e secondo la condizione economica del nucleo sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (modello Isee). L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorrere dal settimo mese di gravidanza. Anche al figlio maggiorenne a carico e sino al compimento dei 21 anni è riconosciuto l’assegno purchè frequenti un corso di laurea o di formazione scolastica o professionale; o svolga un tirocinio o un’attività con un reddito inferiore a 8.000 euro, o risulti disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; o svolga il servizio civile universale.

Per le famiglie con un reddito Isee fino a 15.000 euro, l’importo dell’assegno risulta pari ad euro 175,00 mensili per il primo figlio e secondo figlio, euro 260,00 dal terzo figlio. Per le famiglie con un reddito Isee superiore gli importi scendono progressivamente come elencato nella tabella. Ad esempio nelle famiglie con un reddito Isee di 40.000,00 ed oltre è prevista un’erogazione pari ad euro 50,00 per ciascun figlio. Mentre l’assegno viene riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

A decorrere dal 1 gennaio 2022 dovrà essere presentata l’istanza tramite modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.